Richiedendo l’autenticazione di firma, l’interessato/a ottiene l’attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che il documento sottoposto è stato firmato in sua presenza, previa identificazione. L’autenticazione, quindi:
- attesta che il documento è attribuibile al soggetto che firma la dichiarazione
- attesta la data in cui la dichiarazione viene firmata.
Attenzione:
Possono essere autenticate le firme nei seguenti casi:
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati o anche a pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi ai soli fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000)
- procedimento elettorale (art. 14 L. 53/1990)
- voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali (art. 3 comma 7 D.P.R. 169/2005)
- quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista (art. 8 comma 3 bis L. 386/1990)
- atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati (auto e motoveicoli iscritti al P.R.A., navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ed aeromobili iscritti nel codice della navigazione) e la costituzione su questi di diritti di garanzia (art. 7 D.L. 223/2006)
- consenso scritto all’incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall’autorità straniera (art. 31 comma 3 lettera E, L. 184/1983)
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.L.vo 271/1989).
I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare il servizio solo per dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
Per atti diversi da quelli sopraelencati, l’autentica di firma può essere rilasciata solo da un notaio.
Non possono essere autenticate le firme apposte su:
- contratti;
- atti con cui l’interessato/a esprime una propria volontà (procure, mandati, incarichi, dichiarazioni di accettazione, assensi, autorizzazioni, dinieghi.